MOBILITA’ 2018 e SCUOLE PARITARIE.
Continuano le segnalazioni sui profili di illegittimità delle ordinanze sulla mobilità relativamente al mancato riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.
Secondo quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018 e dall’ordinanza ministeriale n. 208 del 9 marzo 2018, che disciplinano rispettivamente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019 e la mobilità per gli insegnanti di religione cattolica, infatti, il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non è riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
Saranno valutati solamente:
- gli anni di servizio nelle scuole primarie paritarie che abbiano conservato anche lo status di parificata insieme alla qualifica di paritaria e solamente fino al 31 agosto 2008.
- gli anni svolti nella materna paritaria, ma solo se comunale.
- gli anni svolti nelle scuole secondarie pareggiate
Ebbene, tale limite nel riconoscimento del punteggio del servizio nella scuola paritaria ai fini della mobilità determina una violazione dei principi normativi e comunitari.
In particolare, vengono violati sia l’art. 2 comma 2 del d.l. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 secondo cui “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali“, sia la Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.
Nello specifico, non sarà riconosciuto il servizio prestato nelle scuole paritarie per i seguenti docenti:
- coloro che abbiano maturato degli anni di servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie
- coloro che abbiano maturato degli anni di servizio nelle scuole primarie paritarie ma non parificate
- coloro che abbiano maturato degli anni di servizio nelle scuole primarie paritarie parificate ma dopo il 31 agosto 2008
- coloro che abbiano svolto servizio nella materna paritaria non comunale
I predetti docenti, per ottenere il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie, possono agire con ricorso al Giudice del Lavoro, previa presentazione del reclamo da inviare all’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza, entro il termine perentorio di 10 giorni avverso l’errata valutazione del punteggio.
Il costo dell’azione al giudice del Lavoro è pari a € 1.500 (comprensivo di IVA e CPA), escluso il contributo unificato se dovuto.
Per ricevere informazioni sul ricorso individuale al giudice del lavoro, nonchè per ricevere una consulenza legale su situazioni particolari che riguardano la mobilità 2018, contattateci inviando una email ad info@avvocatoclaudiacaradonna.it oppure richiedete una consulenza gratuita utilizzando la sezione del sito “Esponi il tuo caso“.
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