GRANDE VITTORIA AL CGA! RICONOSCIUTA L’ILLEGITTIMITA’ DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO AGRICOLO

Grande vittoria al CGA! Riconosciuta l’illegittimità della revoca della concessione del finanziamento agricolo.

E’ dello scorso 21 giugno 2018 il parere con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto avverso la revoca della concessione di un finanziamento agricolo.

Il nostro ricorrente, titolare di un’impresa agricola, ha partecipato al bando pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 del 19/06/2009 S.O. n. 24 e s.m. e i., Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” 3^ Sottofase del PSR Sicilia 2007/2013, al fine di ottenere il finanziamento dell’iniziativa progettuale da realizzare per un importo di spesa complessiva per acquisto di macchine e attrezzature e spese tecniche pari a  € 297.796,33.

La Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, nello specifico, introduceva un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzavano investimenti materiali e immateriali e funzionali al conseguimento dell’obiettivo prioritario regionale “Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo” ed in particolare alla ristrutturazione e ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agro-industriale orientato al miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle imprese sui mercati.

Ebbene, in un primo momento, riconoscendo la sussistenza dei suddetti requisiti in capo al nostro ricorrente, l’Ufficio Servizio Agricoltura di Enna ha decretato l’approvazione, ai fini dell’intervento finanziario previsto dalla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013, del progetto esecutivo relativo alla domanda d’aiuto da questi presentata, ammettendolo ad usufruire del contributo.

Successivamente, in fase di istruttoria della domanda di pagamento, l’Ufficio Servizi Agricoltura di Enna, revocava la concessione per “false indicazioni in merito al possesso della base aziendale relativa a contratti d’affitto dei fondi rustici, oggetto di finanziamento”.

Abbiamo così proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ottenendo il parere favorevole del Consiglio di Giustizia Amministrativa il quale ha accolto il ricorso ritenendo che “la circostanza, documentata, secondo cui il ricorrente avesse la disponibilità materiale delle particelle di terreno sulla base di un titolo giuridico (in quanto oggetto di un contratto preliminare di vendita), già alla data della domanda e della concessione del finanziamento è già elemento che depone nel senso dell’insussistenza dell’elemento psicologico nell’ipotizzata falsa dichiarazione sull’esatta consistenza del compendio aziendaleIl ricorrente ha inserito quelle particelle, peraltro incidenti in misura minima (per una superficie corrispondente all’incirca al 10% della totale superficie aziendale) rispetto all’intero compendio, nella convinzione della sicura acquisizione della titolarità giuridica di quei terreni, già nella sua disponibilità materiale al momento della domanda di aiuto. Tali elementi inducono peraltro a considerare non rilevante, sul piano del requisito dell’affidabilità del soggetto beneficiario (su tale requisito cfr. art. 5 decreto 27 maggio 2009 di approvazione delle Disposizioni attuative parte specifica Misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013), la dichiarazione resa dal ricorrente, seppur la stessa non fosse pedissequamente conforme alla prescrizione del bando che postulava il possesso dei terreni a titolo di proprietà, di affitto o di comodato”.

Il CGA, accogliendo la nostra tesi, ha riconosciuto che  si tratterebbe in ogni caso di un falso c.d. innocuo, posto che la presenza o meno delle suddette particelle di terreno nel fascicolo aziendale risultava comunque irrilevante ai fini della ammissione della domanda, in quanto tali particelle esprimevano una modesta redditività intrinsecamente incapace di far regredire il reddito complessivo aziendale  al di sotto della soglia minima di ammissione.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha così disposto l’annullamento della revoca della concessione del contributo, ritenendo tale revoca un rimedio sproporzionato  “in rapporto alla mera erroneità formale della dichiarazione resa in sede di domanda, non incidente sulla affidabilità del soggetto e sulla effettiva consistenza del compendio aziendale da ammettere alla misura di ammodernamento“.