Accolto il ricorso proposto dall’avv. Caradonna avverso l’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”. Il Tar Lazio ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni del candidato assistito dall’avv. Caradonna ed ha annullato il Decreto Rettorale n. 54 del 28/2/2024 dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
Importante vittoria ottenuta dall’avv. Caradonna, in favore del suo assistito contro l’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”.
Il ricorrente, assistito dall’avv. Caradonna, classificatosi al terzo posto di una procedura selettiva per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, ha contestato l’esito della procedura, in quanto adottato in base a valutazioni erronee, che hanno disatteso i criteri enunciati nelle corrispondenti clausole della lex specialis.
In particolare, il ricorrente ha lamentato che la Commissione è incorsa in quel particolare vizio del procedimento applicativo che è la disparità di trattamento, violando i principi d’imparzialità e buon andamento nella procedura selettiva, avendo ottenuto la 1^ classificatasi il suo stesso punteggio, con la motivazione che “La candidata ha svolto attività di studio e ricerca in settori non pienamente coerenti con l’SSD di riferimento. Tuttavia la Commissione considera apprezzabili le due relazioni presentate al convegno annuale dell’associazione ICON di riconosciuto prestigio nella comunità scientifica dell’SSD di riferimento”– nonostante tra il curriculum della controinteressata vincitrice e quello del ricorrente, vi fosse una differenza evidentissima, a favore di quest’ultimo.
Sicchè, il Tar ha ritenuto fondata la censura sollevata dall’avv. Caradonna, laddove ha sostenuto la non riconducibilità degli interventi della vincitrice al Diritto pubblico comparato “inteso come disciplina che mira al confronto ed alla comparazione d’istituti d’ordinamenti diversi, rilevandosi piuttosto tematiche generali del diritto pubblico che non involgono la comparazione fra architetture costituzionali differenti fra loro a nulla valendo di per sé la valutazione del sodalizio accademico che ha organizzato tali convegni.”.
Il tar, infine, ha censurato il differente metro valutativo utilizzato dalla Commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli prodotti rispettivamente dai due concorrenti, con conseguente violazione del principio di parità di trattamento – principio generale determinante, al fine dell’accertamento della correttezza dell’iter della procedura selettiva – e del criterio comparativo che ispira la procedura in esame, disponendo così l’annullamento del decreto con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
Per leggere il testo integrale della sentenza clicca qui
Pertanto, tutti coloro che riterranno di aver subito una ingiustizia in occasione della partecipazione a procedure selettive in ambito universitario o in qualsiasi procedura concorsuale nel pubblico impiego e non, possono chiedere informazioni inviando una mail all’indirizzo info@avvocatoclaudiacaradonna.it oppure richiedere una consulenza gratuita utilizzando la sezione del sito “Esponi il tuo caso”.
Pagina facebook https://www.facebook.com/avvocatoclaudiacaradonna
Pagina instgram https://www.instagram.com/avvocatoclaudiacaradonna/