Concorso per 1598 allievi agenti carabinieri, ricorso per le attitudinali
Durante gli accertamenti attitudinali del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale si sono verificate diverse esclusioni in base all’articolo 11, comma 1, del bando.
Avverso tali esclusioni, riteniamo possibile procedere con una specifica azione giudiziaria che miri a verificare quale sia stato l’iter logico seguito dall’organo tecnico competente durante l’applicazione delle conoscenze e degli strumenti tecnici utilizzati, e quale sia il rapporto tra i riscontri diagnostici e le conclusioni tratte in termini di idoneità o meno al concorso, alla luce dei principi in materia di procedimento amministrativo applicabili anche all’attività di valutazione dell’idoneità ad un concorso sulla base di specifici accertamenti attitudinali.
Infatti, trattandosi di un’attività di giudizio non connotata da discrezionalità amministrativa, retta da principi di opportunità e convenienza delle scelte da operare, bensì da discrezionalità tecnica in quanto basata su una normativa tecnica normativamente rilevante, la cui applicazione potrebbe essere viziata da errori logici o di procedura, essa è pienamente sindacabile dal giudice della legittimità (il TAR), in particolare in sede di verifica della sussistenza delle garanzie di trasparenza e di motivazione che devono sempre assistere l’operato della pubblica amministrazione.