MOBILITA’ 2019.
Anche quest’anno l’ordinanza sulla mobilità presenta dei limiti per il riconoscimento del punteggio del servizio nella scuola paritaria ai fini della mobilità.
Si tratta, nello specifico, dell’ordinanza n. 203 dell’8 marzo 2019 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020.
L’ordinanza determina le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola.
Secondo quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale, saranno valutati solamente gli anni di servizio svolti in scuole primarie paritarie che abbiano conservato anche lo status di parificata insieme alla qualifica di paritaria e solo fino al 31 agosto 2008.
Sono inoltre valutati gli anni svolti nella materna paritaria, ma solo se comunale.
Il limite nel riconoscimento del punteggio del servizio nella scuola paritaria ai fini della mobilità determina una violazione dei principi normativi e comunitari.
Riguardo ai primi, appare evidente la violazione dell’art. 2 comma 2 del d.l. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 secondo cui “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali“.
Riguardo ai secondi, appare altrettanto evidente la violazione della Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.
Forti delle nostre ragioni, abbiamo già ottenuto diverse vittorie presso i Giudici del Lavoro di tutta Italia (per vedere la pronuncia più recente clicca qui) riuscendo a far ottenere ai nostri ricorrenti il riconoscimento del servizio di insegnamento svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato e, dunque, a formulare la graduatoria tenendo conto del punteggio relativo ai servizi svolti presso le scuole parificate con conseguente condanna del MIUR al compimento di quanto necessario all’esercizio del detto diritto.
Per tale ragione, tutti i docenti che abbiano maturato degli anni di servizio nelle scuole primarie paritarie ma non parificate o coloro che abbiano maturato degli anni di servizio nelle scuole primarie paritarie parificate ma dopo il 31 agosto 2008, nonché coloro che hanno svolto servizio nella materna paritaria non comunale, per ottenere il riconoscimento del servizio svolto possono agire con ricorso al Giudice del Lavoro.
Il costo dell’azione al giudice del Lavoro è pari a € 2.000 (oltre CPA al 4% e contributo unificato se dovuto).
Per ricevere informazioni sul ricorso individuale al giudice del lavoro, nonchè per ricevere una consulenza legale su situazioni particolari che riguardano la mobilità 2019, contattateci inviando una email ad info@avvocatoclaudiacaradonna.it oppure richiedete una consulenza gratuita utilizzando la sezione del sito “Esponi il tuo caso“.
Per rimanere sempre aggiornati seguiteci sul nostro gruppo facebook che ha già raggiunto quasi 3000 membri!