Accompagnatori turistici e possibilità di richiedere e ottenere l’abilitazione automatica alla professione di guida turistica.
In Sicilia, con Decreto del 23 maggio 2012, l’Assessore al Turismo ha esteso all’intero territorio della regione l’abilitazione delle guide turistiche, svuotando così di significato una delle principali differenze tra la qualifica di accompagnatore turistico e la qualifica di guida turistica.
Prima di tale riforma, infatti, le guide turistiche esercitavano la loro professione in ambiti territoriali delimitati, per lo più di estensione non maggiore ad una provincia.
Gli accompagnatori turistici, invece, accoglievano ed accompagnavano durante il viaggio un gruppo di turisti, fornendo i necessari servizi di assistenza, comprese informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche.
La legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, all’art. 1 individua la guida turistica in chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a siti paesaggistici e naturalistici e a beni di interesse turistico quali monumenti, opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche culturali, storiche ed artistiche. All’art. 4, poi, chiarische che accompagnatore turistico è chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero per curare l’attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche.
Con il decreto 23 maggio 2012, quindi, è venuta meno la necessità di ricorrere alla figura dell’accompagnatore, che, appunto, garantiva il coordinamento nel territorio al di fuori delle province, originario limite territoriale della competenza professionale delle guide turistiche.
Sulla questione è intervenuto il TAR Sicilia il quale ha affermato che ormai le due figure devono ritenersi unificate, tanto per effetto delle nuove disposizioni nazionali (Codice del Turismo, d.lgs. 179/2011) quanto per effetto della normativa europea.
Lo stesso Codice del Turismo, perltro, in un’ottica di liberalizzazione, prevede un’unica figura volta all’accompagnamento e alla guida.
Sul fronte europeo, poi, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato dell’Unione europea, può invece essere limitata dallo Stato membro solo da norme giustificate dall’interesse generale.
Tali principi, peraltro, possono ritenersi validi a livello nazionale, considerato che:
-il nuovo quadro normativo è caratterizzato da una tendenza all’abolizione di una sostanziale distinzione tra guide e accompagnatori;
-l’attività delle guide è stata liberalizzata rispetto all’intero territorio nazionale;
-le guide straniere possono cumulare la funzione di guida e di accompagnatore nel territorio nazionale e tale facoltà deve trovare attuazione anche per i cittadini italiani.
Riteniamo, dunque, che ogni Regione – compresa la Sicilia – debba consentire agli accompagnatori turistici abilitati di svolgere anche l’attività di guida.
A tal fine, lo studio legale sta predisponendo per gli accompagnatori turistici interessati una diffida indirizzata al competente Assessorato regionale e finalizzata a chiedere di poter esercitare la professione di guida turistica.
Decorsi i termini fissati nell’istanza, si potrà ottenere tale riconoscimento dinanzi il Tribunale amministrativo regionale.
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