Pubblicato il 12/12/2018N. 14330/2018 REG.RIC.

N. 07546/2018 REG.PROV.CAU.

N. 14330/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso R.G. n. 14330 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Caradonna (cod. fisc.: CRDCLD83H61H700E), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del Comandante pro-tempore; Commissione di Concorso, in persona del Presidente pro-tempore; tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 338489/2-12 del 29 ottobre 2018 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “…INIDONEA al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;

- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo alla “lettera V) apparato locomotore” della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità “esiti funzionali di trattamento chirurgico della colonna vertebrale”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo al “codice 204” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 4 agli “altri esiti di fratture di grado non inabilitante”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 1 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4”, nonché dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel. presente comma, comunque incompatibili con la frequenza dcl corso e con il successivo impiego quale carabiniere”;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale” di cui all'Allegato B al f. n. 61/8-2 CC del 6 agosto 2018 del C.N.S.R.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

1.Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., intesa ad evidenziare l’interesse della ricorrente al completamento delle prove selettive in itinere;

Ritenuto che sussiste una situazione di periculum in mora, di incidenza tale da legittimare la sospensione degli atti impugnati nello spatium temporis intercorrente fra la data odierna e quella della prima camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2019, utile per consentire il rispetto dei termini a difesa della controparte, ai sensi dell’art. 55, comma 5°, cpa;

Considerato che la ricorrente chiede altresì che venga disposta una verificazione in via di urgenza, in relazione alla peculiarità dell’accertamento da effettuare;

Ravvisata l’opportunità - in ragione del perseguimento dell’interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche nonché al perseguimento dell’ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni di incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative della P.A.- di poter disporre sin da ora una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della patologia “-OMISSIS- (COD. 204)” ed il coefficiente da attribuire alla ricorrente, incaricando di ciò il Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II- che dovrà rispondere ai quesiti, secondo i criteri di seguito esposti:

a) la verificazione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione del presente Decreto;

b) a seguito della verificazione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 5 (cinque) giorni;

c) alla verificazione potranno partecipare, oltre ai difensori, anche i consulenti di fiducia, per cui le parti dovranno essere preavvertite almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l’incombente istruttorio;

d) le spese per la verificazione saranno poste a carico della parte che risulterà soccombente, anche in sede di delibazione cautelare;

e) l’impugnativa della sopravvenuta graduatoria -ove non contempli la posizione della ricorrente- costituisce condizione di procedibilità del presente ricorso;

2. Ravvisata altresì l’opportunità di ordinare alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 ed all’art. 2, comma 2°, cpa, il deposito, ai sensi dell’art. 46 cpa, di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, entro il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla comunicazione o notificazione del presente Decreto;

Ritenuto che, allo stato, anche alla luce del principio di proporzionalità, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno assegnare prevalenza all’interesse privato e disporre l’ammissione “con riserva” della candidata a partecipare al prosieguo delle prove selettive, impregiudicata ogni decisione collegiale;

3.Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrà provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;


P.Q.M.

accoglie ed ammette “con riserva” la ricorrente a partecipare al prosieguo delle prove selettive, impregiudicata ogni decisione collegiale.

Dispone incombenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2019, ore di rito.

Manda al Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno di provvedere nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente atto, presso la sede reale, all’Amministrazione intimata ed al predetto Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.Lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 11 dicembre 2018.






 Il Presidente
 Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.