Concorso per 1306 allievi agenti della Polizia di Stato: disposta verificazione per candidato escluso per “disturbo d’Ansia”.

Concorso per l’assunzione di 1306 Allievi Agenti della Polizia di Stato:  disposta verificazione per candidato escluso per “Disturbo dell’ansia”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8,  lettera b) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198.

Il ricorrente assistito dall’avv. Caradonna ha partecipato al Concorso per l’assunzione di 1306 Allievi Agenti della Polizia di Stato” ed è stato escluso con la seguente motivazione “Disturbo d’ansia”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8,  lettera b) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198.

Ha così deciso di contestare il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici, in quanto ingiusto, ed ha ottenuto un provvedimento cautelare con il quale il TAR le ha dato ragione ed ha disposto una verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti la sussistenza o meno della patologia contestatagli.

La disposizione della verifica da parte del Tar è molto importante, in quanto consente ai giudici di verificare per il tramite di un organo esterno da loro incaricato se la causa di esclusione ravvisata dalla Commissione concorsuale sussiste realmente oppure no.

Di seguito il testo integrale del provvedimento di accoglimento del TAR Lazio ottenuto dall’avv. Caradonna .

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale _____ del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa sospensione:

– del giudizio di non idoneità della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, di cui al provvedimento del ____ 2025, codice ID ____, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso per l’assunzione di 1306 Allievi Agenti della Polizia di Stato” per “Disturbo d’ansia”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198, ed escluso dal concorso de quo; 

-dei relativi verbali della Commissione, atti ed accertamenti, anche sottoforma di test, presupposti, preparatori e connessi all’accertamento deirequisiti che hanno determinato la non idoneità del ricorrente;

-ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malampartem, delle “Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici delconcorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1306 allievi agenti dellaPolizia di Stato”;

-ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 12, comma 7, del bando diconcorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione perl’accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di nonidoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso”;

-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunquelesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

e per il conseguente accertamento

del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai finiconcorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Relatore nella camera di consiglio del giorno ____ 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Considerato che il sig. -OMISSIS- contesta l’esclusione dal concorso pubblico, per esami, a 1306 posti per allievo agente della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 luglio 2024, disposta dall’amministrazione procedente in data 6 febbraio 2025 per “Disturbo d’ansia”, ai sensi dell’art. 3, co. 2, tabella 1, punto 8, lett. b), del d.m. 30 giugno 2003, n. 198;Visti i certificati medici di segno opposto prodotti dal ricorrente; 

Ritenuto che la diagnosi del disturbo d’ansia non implichi l’esercizio di discrezionalità tecnica bensì l’effettuazione di accertamenti tecnici la cui attendibilità può essere oggetto di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. al fine di accertare se il ricorrente soffra o meno di “disturbo d’ansia”, ai sensi dell’art. 3, co. 2, tabella 1, punto 8, lett. b), del d.m. 30giugno 2003, n. 198, e sia, quindi, idoneo o meno al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, affidando l’incarico alla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica Militare, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

Ritenuto altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

a)la verificazione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile ecomunque entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dallanotifica della presente ordinanza;

b)a seguito della verificazione dovrà essere redatta apposita relazionecorredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso – oltreche motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti – che saràdepositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 giorni;

c)alla verificazione potranno partecipare, oltre ai difensori delle parti, iconsulenti medici di loro fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno5 giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l’incombenteistruttorio;

d)in caso di delega dell’espletamento istruttorio ad una articolazioneperiferica dell’organo verificatore, è previsto l’onere, in capo aquest’ultima, di inviare una copia della relazione, oltre che all’organocentrale incaricato, anche a questo Tribunale mediante il sistema telematico del processo amministrativo (al riguardo, eventuali informazioni, anche di natura tecnica, potranno essere assunte presso la Segreteria della Sezione); Ritenuto di far gravare sul ricorrente l’onere di provvedere alla notifica della presente ordinanza all’organo verificatore (al quale la stessa sarà trasmessa anche a cura della Segreteria della Sezione), entro il termine di 5 giorni dalla sua comunicazione;Ritenuto di rinviare, per il prosieguo della trattazione, alla camera di consiglio del ______ 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del _____ 2025. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’amministrazione e presso l’organo verificatore.Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonch di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

Dario Aragno, Referendario, Estensore 

Pertanto, tutti coloro che saranno giudicati INIDONEI in seguito alle PROVE FISICHE o agli ACCERTAMENTI PSICO-FISICI ed ATTITUDINALI in qualsiasi concorso nelle Forze Armate e di Polizia, possono chiedere informazioni contattando telefonicamente lo studio al numero 3807996298 o inviando una mail all’indirizzo info@avvocatoclaudiacaradonna.it oppure tramite messaggio what’s app al numero 3807996298

E’ importante ricordare che, per eventuale ricorso al Tar Lazio, il termine di scadenza è di 60 giorni dalla data del giudizio di inidoneità, pertanto invitiamo tutti coloro che fossero interessati a contattarci celermente.

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