Concorso 4.918 Allievi Carabinieri: nuova vittoria al TAR Lazio. Il Giudice dispone verificazione sull’esclusione per nistagmo.

Ancora un’ordinanza favorevole ottenuta dall’Avv. Claudia Caradonna dinanzi al TAR Lazio nell’ambito del concorso per 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Questa volta il Giudice amministrativo ha disposto una verificazione tecnica sull’esclusione di una candidata dichiarata inidonea per nistagmo (con coefficiente 3 all’apparato oculare), aprendo la strada al riesame del giudizio medico-legale.

Il caso: esclusione per “nistagmo a piccole scosse con componente rotativa”

La vicenda trae origine dal bando di concorso pubblicato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri il 6 giugno 2025 per il reclutamento di 4.918 allievi. La candidata, assistita dall’Avv. Claudia Caradonna, aveva superato le prove selettive ma veniva dichiarata inidonea all’esito degli accertamenti psico-fisici.

Il verbale della Commissione di Selezione le attribuiva il coefficiente 3 nell’apparato OC – apparato oculare/visivo – per la diagnosi di “nistagmo a piccole scosse con componente rotativa”. Il giudizio veniva confermato dalla Commissione di Riesame con provvedimento del 5 marzo 2026, determinando l’esclusione dal concorso.

Il ricorso al TAR Lazio

L’Avv. Caradonna ha tempestivamente impugnato il provvedimento di inidoneità dinanzi al TAR Lazio – Sezione Prima Bis, contestando in modo specifico e argomentato la diagnosi posta a fondamento dell’esclusione. Nel ricorso sono stati evidenziati profili di illegittimità tali da indurre il Giudice a disporre un approfondimento istruttorio.

L’ordinanza del TAR: disposta verificazione con la Commissione Sanitaria di Appello

Con ordinanza emessa il 3 giugno 2026, il TAR Lazio ha accolto l’istanza cautelare disponendo una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del Codice del Processo Amministrativo.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza

L’Organo incaricato è la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con sede a Roma, che dovrà:

  • accertare l’effettiva sussistenza della condizione diagnosticata (nistagmo);
  • valutarne l’entità e gli eventuali riflessi menomanti;
  • riferire espressamente sul codice attribuibile alla candidata e sulla sua idoneità al reclutamento.

Le operazioni si svolgeranno in contraddittorio tra le parti, con la possibilità per la ricorrente di farsi assistere dal proprio difensore e da un consulente tecnico di parte. La relazione dovrà essere depositata entro il 31 luglio 2026 e la camera di consiglio per il prosieguo è già fissata al 23 settembre 2026.

Una strategia difensiva che si consolida

Questa ordinanza si inserisce in un percorso di costanti successi ottenuti dall’Avv. Claudia Caradonna proprio nell’ambito del medesimo concorso per 4.918 allievi carabinieri. Anche in altri ricorsi patrocinati dal medesimo studio, il TAR Lazio ha disposto verificazioni e approfondimenti medico-legali, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni sollevate e la necessità di un riesame effettivo delle diagnosi di inidoneità.

L’approccio metodico dell’Avv. Caradonna – basato su un’analisi clinica puntuale delle diagnosi contestate, sul confronto con la normativa tecnica di riferimento e su una strategia processuale incisiva – si conferma determinante per contrastare esclusioni fondate su diagnosi spesso opinabili o non adeguatamente motivate.

Cosa significa questa ordinanza per i candidati esclusi

L’ordinanza del TAR Lazio trasmette un segnale importante: il giudizio di inidoneità psico-fisica non è insindacabile. Quando la diagnosi è specificamente contestata con argomenti tecnici solidi, il Giudice amministrativo può e deve disporre gli accertamenti necessari a garantire il diritto di difesa del candidato e la trasparenza della procedura concorsuale.

Per i candidati esclusi dal concorso per allievi carabinieri – e più in generale per tutti i concorsi nelle Forze Armate e di Polizia – questa ordinanza conferma che esistono strumenti di tutela effettivi, a condizione di attivarsi tempestivamente e con il supporto di una difesa tecnica specializzata.

Quando Puoi Contestare l’Esclusione

L’esclusione per motivi medici può essere impugnata quando:

✅ La diagnosi è errata o non supportata da adeguati accertamenti
✅ I parametri fisici (altezza, peso, IMC) sono stati misurati in modo impreciso
✅ La valutazione medica è illogica, contraddittoria o generica
✅ Esistono certificazioni mediche contrarie rilasciate da strutture pubbliche o specialisti
✅ La patologia contestata è guarita o non comporta limitazioni funzionali

Tempistiche

I termini per impugnare i provvedimenti di esclusione sono molto brevi ( 60 giorni dalla notifica di non idoneità).

Se sei stato dichiarato inidoneo agli accertamenti psico-fisici del concorso per 4918 allievi carabinieri o di altri concorsi militari, puoi contattare l’ Avvocato Claudia Caradonna
Specializzata in Concorsi Militari e Diritto Amministrativo, per una consulenza gratuita:

📧 Email: info@avvocatoclaudiacaradonna.it
📞 Telefono: 3807996298
🌐 Sito web: www.avvocatoclaudiacaradonna.it

Richiedi una consulenza personalizzata per valutare la possibilità di impugnare il provvedimento di esclusione e ottenere la riammissione nel concorso.

Un’esclusione per inidoneità psico-fisica non è mai definitiva quando esistono margini per contestarla.