Decadenza dall’immissione in servizio permanente per imputazione in procedimento penale. E’ possibile la riammissione in servizio se poi si viene assolti?

Accolto in via cautelare il ricorso proposto dall’avv. Caradonna in difesa di un militare dichiarato decaduto dall’immissione in servizio permanente, in quanto imputato in un procedimento penale, anche se poi assolto con formula piena. Il Tar ordina all’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente ai fini della riammissione in servizio.

Importante vittoria ottenuta dall’avv. Caradonna, in favore del suo assistito contro il Ministero della Difesa.

Trattasi di un militare in servizio permanente nell’Esercito il quale, trovandosi suo malgrado coinvolto in una rissa, veniva imputato, in concorso, per i reati di cui agli artt. 588, commi 1 e 2 (rissa) e 582, comma 1, (lesioni personali) c.p. e, poco dopo, dichiarato decaduto dall’immissione in servizio permanente.

Sicché, non appena conclusosi il processo penale e sancita la sua piena innocenza , ai sensi dell’art. 530 c.p.p., “perché il fatto non sussiste” e “per non aver commesso il fatto”, il ricorrente ha chiesto alla Direzione Generale per il Personale Militare di procedere alla revoca del decreto di decadenza dall’immissione in servizio permanente e, conseguentemente, di disporre la riammissione in servizio.

Ciò nonostante, l’istanza non è stata accolta in quanto presentata oltre i termini previsti.

Così, il militare – rivoltosi all’avv. Caradonna – ha proposto ricorso al Tar Lazio avverso il rigetto dell’istanza di riammissione in servizio da parte del Ministero della Difesa.

Il Tar Lazio ha accolto in via cautelare il ricorso, ritenendo che:

“-la scelta operata dall’attuale assetto legislativo di reputare ostativa alla selezione militare la condizione di imputato per delitti non colposi costituisce opzione non irragionevole, né contraria ai principi costituzionali o sovranazionali, ma che, in nome del preminente interesse generale a non addestrare ed inserire nel servizio in armi soggetti accusati di atti delittuosi, indubbiamente comprime le prerogative individuali di presunzione d’innocenza nel periodo di sottoposizione a processo penale;

-in tale quadro la giurisprudenza ha più volte affermato il bisogno di interpretare la normativa in una chiave costituzionalmente orientata, che riduca al massimo il sacrificio di dette prerogative;

-ciò comporta anche la necessità di assicurare che, in caso di successivo accertamento della piena innocenza del soggetto accusato, si proceda, per quanto consentito, a ripristinarne le possibilità di carriera precluse;

-per quanto attiene alla vicenda in esame ed in relazione ai motivi specificamente dedotti, alla luce delle esposte coordinate –oltre che per l’effettiva mancanza di un’espressa comminatoria di perentorietà del termine da parte della legge- appare suffragata da sufficiente fumus la prospettazione data dal ricorrente sull’inopponibilità dell’avvenuta decadenza a causa del ritardo nella presentazione della domanda di riammissione in servizio;

-è immanente anche il periculum dell’ulteriore protrazione, in attesa del merito, dei pregiudizi personalistici ed economici subiti dal ricorrente per la perdita del lavoro”.

-va sospesa pertanto l’efficacia del provvedimento impugnato con dovere dell’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce della sua assoluzione definitiva, con formula piena, dalle accuse che ne avevano determinato l’espulsione;

Il ricorrente, in esecuzione del summenzionato provvedimento cautelare e superate le prescritte visite idoneative, ha ottenuto la riammissione in servizio, “con riserva” dell’esito del contenzioso.

DI seguito il testo integrale del provvedimento del Tar Lazio

Pertanto, tutti coloro che saranno giudicati INIDONEI in seguito alle PROVE FISICHE o agli ACCERTAMENTI PSICO-FISICI ed ATTITUDINALI in qualsiasi concorso nelle Forze Armate e di Polizia, possono chiedere informazioni contattando telefonicamente lo studio al numero 3807996298 o inviando una mail all’indirizzo info@avvocatoclaudiacaradonna.it oppure tramite messaggio what’s app al numero 3807996298

E’ importante ricordare che, per eventuale ricorso al Tar Lazio, il termine di scadenza è di 60 giorni dalla data del giudizio di inidoneità, pertanto invitiamo tutti coloro che fossero interessati a contattarci celermente.

Per tutti gli aggiornamenti sull’imminente svolgimento delle prove concorsuali che si terranno a breve potete iscrivervi ai seguenti gruppi facebook:

Allievi Finanzieri, iscrivetevi al nostro gruppo facebook

4617 allievi agenti della polizia di stato iscrivetevi al nostro gruppo facebook

626 allievi marescialli carabinieri iscrivetevi al nostro gruppofacebook

4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale iscrivetevi al nostro gruppo facebook 

 Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria iscrivetevi al nostro gruppo facebook

  VFI, VFT, VFp1 e VFP4 nell’Esercito, iscrivetevi al nostro gruppo facebook